Statuto

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE e STATUTO

ART. 1 – È costituita l’Associazione denominata “IL CAICIO”. Essa è retta dal presente Statuto ed ha sede in Venezia, Dorsoduro 3300.

ART. 2 – Scopo dell’Associazione, senza alcun fine di lucro, è il recupero delle tradizioni marinare ed il loro studio, con un occhio di riguardo alla marineria veneziana. Per raggiungere tale scopo l’Associazione promuove la costruzione, il restauro, il mantenimento nonché l’utilizzo di imbarcazioni tradizionali.

ART. 3 – Sono Organi della Società:

– l’Assemblea dei Soci

– il Consiglio Direttivo

– il Presidente

ART. 4 – L’Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria. L’avviso di convocazione della stessa è inviato a tutti i soci a mezzo lettera circolare almeno dieci giorni prima.

ART. 5 – L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per deliberare sui seguenti argomenti:

– bilancio consuntivo dell’esercizio precedente
– bilancio preventivo dell’esercizio in corso
– ammontare annuo del contributo di associazione
– argomenti proposti da almeno un decimo dei soci nei termini di convocazione dell’assemblea
– determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo ed elezione degli stessi nell’anno di scadenza.

L’assemblea ordinaria è inoltre convocata qualora:
– il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno
– ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci.

ART. 6 – L’assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando sia necessario procedere alla modifica dello Statuto ovvero allo scioglimento dell’Associazione.

ART. 7 – All’Assemblea dei Soci possono partecipare tutti i Soci dell’Associazione. Non hanno diritto al voto i soci non in regola con il pagamento delle quote di associazione.

L’assemblea dei soci delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto presenti.

ART. 8 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre.

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, nomina tra gli stessi:
– il Presidente
– uno o più Vice Presidente
– un Segretario

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di vacanza di posti del Consiglio Direttivo, subentrano i soci non eletti che hanno conseguito il maggior numero di voti nell’ultima assemblea. In caso di parità di voti è titolo preferenziale l’anzianità associativa e ulteriormente l’anzianità di età.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

ART. 9 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta ogni trimestre.

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo:
– attua le direttive ed i programmi deliberati dall’assemblea dei soci nel rispetto del bilancio preventivo; qualora si renda necessario assumere obbligazioni eccedenti i limiti del bilancio preventivo, il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’assemblea dei soci;
– promuove ogni iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
– compie ogni atto di ordinaria amministrazione dell’Associazione;
– delibera la ammissione dei soci, nonché l’esclusione degli stessi per gravi motivi.

ART. 11 – Il Presidente assume il titolo di “Presidente dell’Associazione Il Caicio” e ne diviene il legale rappresentante di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce ogni qualvolta ne sia impedito.
Il Segretario dirige l’ufficio segreteria e coadiuva il Presidente e Vice Presidente nell’adempimento delle loro funzioni.

ART. 12 – L’esercizio finanziario dell’Associazione corrisponde all’anno solare. 11 patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi degli associati e dai beni pervenuti in proprietà alla Associazione o acquistati con i contributi stessi. I beni sono esposti in bilancio per euro uno e costituiscono un fondo di riserva.

ART. 13 – Lo scioglimento dell’Associazione e la messa in liquidazione del fondo comune dovranno essere deliberati dall’assemblea straordinaria dei soci.

F.to NICOLO’ ZEN

F.to DIANA RAVANELLI

F.to JAMES SUNDERLAND

Venezia, 20 febbraio 2005

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